NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

 

Le novità fiscali del decreto Semplificazioni

 

Sulla G.U. n. 143 del 21 giugno è stato pubblicato il D.L. n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilancio al lavoro. Le novità sono entrate in vigore il 22 giugno scorso e viene rivisto il calendario fiscale di alcune scadenza di fine giugno.

 

Slitta anche la scadenza per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; novità anche per le dichiarazioni precompilate, con una semplificazione dei controlli, e per l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi. Di seguito il dettaglio delle novità.

 

Nuovo calendario fiscale

Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all’Amministrazione Finanziaria il legislatore è intervento sui temi: Li.pe., modelli Intrastat, imposta di bollo sulle fatture elettroniche, imposta di soggiorno, registrazione atti in termine fisso, comunicazione aiuti di Stato e dichiarazione IMU.

Li.pe. – liquidazione Iva periodica

Il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.

Modelli Intrastat

Il comma 2, con l’aggiunta di un periodo finale all’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, stabilisce che il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il:

·           31 maggio;

·           30 settembre;

·           30 novembre.

dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora, poi, l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.

Imposta di soggiorno

Il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Registrazione atti in termine fisso

Con l’art. 14 si differisce di 10 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. Intervenendo sull’art. 13, commi 1 e 4, e sull’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) alla data dell'atto o se precedente dall’inizio del contratto.

Comunicazione aiuti di Stato

E’ disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA). A pochi giorni dalla scadenza, prevista per il 30 giugno, la stessa Agenzia con il provvedimento 22.6.2022, accogliendo le richieste degli operatori, ha differito il termine al 30.11.2022 per l’invio da parte del contribuente della dichiarazione attestante che l’importo complessivo degli aiuti COVID-19 fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12.

Dichiarazione IMU

Altra proroga riguarda la dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021: il termine viene slittato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4).

 

Retroattive le semplificazioni in materia di IRAP

Con l’articolo 10, D.L. 73/2022 sono state riformulate alcune parti dell’articolo 11, D.Lgs. 446/1997 (decreto Irap) con l’intento di razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione ai fini Irap dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro.

In particolare, la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato diventa svincolata rispetto alle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sostanzialmente, la deduzione non dovrebbe essere più quantificata per differenza rispetto alle altre deduzioni.

Fino ad oggi, per determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, dal valore della produzione Irap si deduceva l’intero costo relativo al personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

Dal punto di vista operativo, però, nel modello Irap 2022 è necessario imputare analiticamente quota parte del costo del lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (il cui costo complessivamente viene interamente dedotto) nei diversi righi da IS1 a IS7.

La norma è entrata in vigore lo scorso 22 giugno 2022, data alla quale non è spirato il termine di presentazione del modello Irap 2022 relativo al periodo di imposta 2021, che può infatti essere inviato telematicamente entro il prossimo 30 novembre 2022.

Considerato che nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate dovrà recepire con un provvedimento direttoriale tali modifiche, ci si auspica che venga prevista una disciplina transitoria che preveda la facoltà di indicare i costi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato accorpati in un unico rigo, fatta salva la scelta di compilazione della dichiarazione Irap per il 2021 che preveda l’indicazione analitica suddivisa dei costi sulla base della norma previgente.

 

Abrogata la disciplina delle società in perdita

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal 2022, è abrogata la disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi;

- in un quinquennio: risultano in perdita per 4 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.

Nella relazione illustrativa il Legislatore evidenzia che per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione Finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore.

 

Monitoraggio fiscale delle operazioni con l’estero

Per effetto della riscrittura dell’art. 1, co. 1 del D.L. n. 167/90 è ora ridotto da € 15.000,00 a € 5.000,00 l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali.

La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

 

 

30/06/2022

 

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